Statuto›Capo II
Art. 9
In vigore dal 1 gen 1909
Il presidente ed i consiglieri sono responsabili personalmente e solidalmente verso l'Istituto dei danni che ad esso possono derivare per loro colpa e negligenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-9