Statuto›Capo II
Art. 4
In vigore dal 1 gen 1909
La Commissione amministrativa:
a) nomina per concorso, con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico e del Ministero il personale insegnante e le istitutrici;
b) nomina il direttore spirituale, il medico ed il personale amministrativo, dandone comunicazione all'autorità scolastica provinciale;
c) nomina e licenzia, sentito il parere della direttrice, il personale di servizio addetto all'Istituto;
d) delibera sull'ammissione delle alunne interne e delle esterne, udito il parere della direttrice.
e) fissa il compenso agli insegnanti delle materie facoltative;
f) invia ogni anno al Ministero della pubblica istruzione, per mezzo del provveditore la relazione della direttrice sull'andamento dell'anno scolastico, potendo aggiungere osservazioni e proposte;
g) autorizza il presidente a stipulare contratti ed a stare in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio provinciale scolastico e del Ministero, eccezione fatta per le cause contro i debitori morosi;
h) provvede alla manutenzione ed alla trasformazione dei beni mobili ed immobili e vigila sulla compilazione dell'inventario;
i) vigila la compilazione del bilancio preventivo e l'invia per l'approvazione nel mese di settembre al Consiglio provinciale scolastico;
l) vigila la compilazione del conto finanziario e lo trasmette per l'approvazione nel mese di marzo al Consiglio provinciale scolastico;
m) cura l'esatta riscossione delle entrate ed ispeziona la Cassa ed i registri di contabilità;
n) determina le norme per le provviste da farsi in economia o secondo le aste;
o) delibera sui lavori e sulle spese straordinario;
p) prende i provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio;
q) vigila perché siano osservate le leggi ed i regolamenti;
r) le deliberazioni che importino diminuzione o trasformazione di patrimonio, non avranno effetto, se non siano prima approvate dal Ministero dell'istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-4