Statuto›Capo II
Art. 3
In vigore dal 1 gen 1909
Il governo dell'Istituto è affidato ad una Commissione amministrativa, composta di un presidente, due consiglieri, i quali sono nominati con decreto Reale, durano in carica tre anni, e possono essere confermati; il loro ufficio è gratuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-3