StatutoCapo II

Art. 7

In vigore dal 1 gen 1909
Il presidente della Commissione amministrativa: a) rappresenta l'Istituto innanzi alla potestà amministrativa e giudiziaria ed interviene nei contratti; b) esegue le deliberazioni della Commissione amministrativa; c) cura l'esecuzione dei regolamenti; d) firma i mandati e fa eseguire le spese regolarmente approvate in conformità del bilancio divenuto esecutivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-7

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