Statuto›Capo II
Art. 7
In vigore dal 1 gen 1909
Il presidente della Commissione amministrativa:
a) rappresenta l'Istituto innanzi alla potestà amministrativa e giudiziaria ed interviene nei contratti;
b) esegue le deliberazioni della Commissione amministrativa;
c) cura l'esecuzione dei regolamenti;
d) firma i mandati e fa eseguire le spese regolarmente approvate in conformità del bilancio divenuto esecutivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-7