Statuto›Capo III
Art. 12
In vigore dal 1 gen 1909
La direttrice, le maestre interne, le istitutrici ed il personale di servizio dimorano nell'Istituto. La direttrice e le maestre interne possono ottenere dal presidente della Commissione amministrativa, se il servizio lo consenta, un permesso annuale di trenta giorni durante le vacanze scolastiche.
La direttrice e il personale non possono allontanarsi dall'Istituto senza il consenso del presidente.
In caso di assenza la direttrice potrà essere sostituita dalla maestra anziana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-12