StatutoCapo I

Art. 2

In vigore dal 1 gen 1909
L'Istituto si mantiene: a) con le rendite del proprio patrimonio in L. 12,000 di reddito lordo annuo, con un patrimonio in beni rustici, censi e canoni che ascende a L.300,000, oltre i locali dell'Istituto valutati in L. 200,000; b) con le rette delle convittrici; c) con l'entrate eventuali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-2

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