Art. 3
StatutoCapo II

Art. 3

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In vigore dal 1 gen 1909
Il governo dell'Istituto è affidato ad una Commissione amministrativa, composta di un presidente, due consiglieri, i quali sono nominati con decreto Reale, durano in carica tre anni, e possono essere confermati; il loro ufficio è gratuito.
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