Statuto›Capo V
Art. 22
In vigore dal 1 gen 1909
L'insegnamento è diviso in due corsi:
a) corso elementare svolto secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1904 e comprende le sei classi elementari;
b) corso perfettivo denominato «scuola del governo della famiglia» nel quale saranno impartite le cognizioni letterarie e quelle applicate necessarie pel governo della famiglia. Questo corso sarà impiantato quando le condizioni finanziarie dell'Istituto potranno permetterlo; per questo sarà elaborato uno speciale progetto finanziario e per l'istruzione ed educazione che dovrà poi venire approvato dal Consiglio provinciale scolastico e dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-22