StatutoCapo VI

Art. 27

In vigore dal 1 gen 1909
Il tesoriere funziona anche da cassiere. La sua nomina è fatta secondo la legge ed il regolamento di contabilità dello Stato e secondo il capitolato d'oneri. Egli deve versare in garanzia non meno della metà delle entrate lorde dell'Istituto, cioè lire seimila. La sua nomina deve essere approvata dal Consiglio provinciale scolastico. Egli cura: a) l'esazione in base allo scadenziere trasmessogli regolarmente approvato dal presidente della Commissione amministrativa in principio dell'anno e risponde personalmente delle esazioni; b) esegue i pagamenti su mandati regolarmente vistati; c) presenta a fine di ogni mese la posizione di cassa, e straordinariamente quando lo richiegga il presidente; d) presenta a fine di anno il conto finanziario dell'annata per la regolare approvazione del Consiglio provinciale scolastico e del Ministero; e) espleta le sue funzioni attenendosi alle leggi di contabilità dello Stato ed al capitolato d'oneri fissato dalla Commissione amministrativa ed approvato dal Consiglio provinciale scolastico e dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-27

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Art. 27 Che approva l'annesso statuto organico dei R. istituto femminile della SS. Trinita' e Paradiso in Vico Equense. — Testo vigente | Portale Normativo