Statuto
Art. 30
In vigore dal 1 gen 1909
Il servizio religioso è affidato al direttore spirituale che compie gli uffici religiosi nella chiesa dell'Istituto, ed a richiesta, le funzioni di confessore delle alunne, apparecchiate all'adempimento dei doveri religiosi secondo i precetti ed i riti della chiesa.
Egli riceve in consegna il materiale e gli arredi della Chiesa e ne è responsabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-30