Statuto›Capo VI
Art. 28
In vigore dal 1 gen 1909
La Commissione amministrativa ha la facoltà di far funzionare da cassiere il conto corrente del servizio delle Casse postali di risparmio dello Stato.
In questo caso la funzione di tesoriere sarà espletata da persona scelta dalla Commissione amministrativa e previa approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Il tesoriere verserà a cauzione lire mille e che espleterà la sua funzione esclusivamente con mandati postali (mod. 1°), firmato dal presidente, consigliere delegato e segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-28