Statuto
Art. 31
In vigore dal 1 gen 1909
Il servizio sanitario è affidato ad un medico-chirurgo, nominato dalla Commissione amministrativa e residente nel capoluogo.
Roma, 12 novembre 1908.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-31