Art. 31
Statuto

Art. 31

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In vigore dal 1 gen 1909
Il servizio sanitario è affidato ad un medico-chirurgo, nominato dalla Commissione amministrativa e residente nel capoluogo. Roma, 12 novembre 1908. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro della pubblica istruzione RAVA.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-31