Statuto›Capo VI
Art. 29
In vigore dal 1 gen 1909
La funzione di economo è affidata a persona appartenente al personale interno che funzionerà sotto il controllo della direttrice e del presidente della Commissione amministrativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-29