StatutoCapo VI

Art. 29

In vigore dal 1 gen 1909
La funzione di economo è affidata a persona appartenente al personale interno che funzionerà sotto il controllo della direttrice e del presidente della Commissione amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo