Art. 30
Statuto

Art. 30

1 / 31
In vigore dal 1 gen 1909
Il servizio religioso è affidato al direttore spirituale che compie gli uffici religiosi nella chiesa dell'Istituto, ed a richiesta, le funzioni di confessore delle alunne, apparecchiate all'adempimento dei doveri religiosi secondo i precetti ed i riti della chiesa. Egli riceve in consegna il materiale e gli arredi della Chiesa e ne è responsabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-30