Art. 21
StatutoCapo IV

Art. 21

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In vigore dal 1 gen 1909
Le alunne nate in Vico Equense, o nate altrove, ma almeno da uno dei genitori che sia di questi Comune, godono il beneficio delle rette ridotte: cioè fino a 10 anni L. 180 e da 10 in poi L. 240. La tassa di ammissione è ridotta a L. 10.
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