RegolamentoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 10 ott 1907
Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-7

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