Regolamento›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 10 ott 1907
Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-7