Regolamento›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 10 ott 1907
Gli uscieri ed inservienti sono nominati e possono essere revocati dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministero dell'interno per le opportune notificazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-5