Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 10 ott 1907
Sono applicabili agli impiegati del Consiglio di Stato le disposizioni generali sulle pene disciplinari sancite per l'Amministrazione centrale dell'interno, in tutto quanto non è disposto dal presente regolamento.
Però le funzioni della Commissione centrale permanente per l'applicazione delle pene disciplinari agli impiegati dipendenti dal Ministero dell'interno sono esercitate dal Consiglio di presidenza, di cui nell'ultimo capoverso dell'.
Il presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di comminare la censura e la semplice ritenuta d'una parte dello stipendio, comunicando il relativo decreto al Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-6