Regolamento›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 10 ott 1907
L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali è fatto nella sezione cui la materia spetta.
Quando tali progetti interessino più sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio, a norma dell' della legge.
Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-10