RegolamentoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 10 ott 1907
L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali è fatto nella sezione cui la materia spetta. Quando tali progetti interessino più sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio, a norma dell' della legge. Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo