RegolamentoTitolo II

Art. 11

In vigore dal 10 ott 1907
Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, e in sua assenza, dal consigliere anziano. Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere Commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le sezioni. L'adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-11

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Art. 11 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo