RegolamentoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 10 ott 1907
Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserto il parere adottato. I membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro voto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-16

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Art. 16 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo