Regolamento›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 10 ott 1907
Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una Commissione speciale è inserito nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-17