Regolamento›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 10 ott 1907
Il presidente della sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del Consiglio.
Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-12