RegolamentoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 10 ott 1907
I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-13

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Art. 13 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo