Regolamento›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 10 ott 1907
La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive è fatta, nel dicembre di ogni anno, per l'anno successivo con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, sentiti il Consiglio di presidenza e quello dei ministri.
La ripartizione si farà in modo che gli affari attinenti ad un Ministero siano tutti assegnati ad una stessa sezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-9