Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 10 ott 1907
Sono stabiliti, presso il Consiglio di Stato, uscieri per l'esercizio degli atti propri del loro Ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio e per il servizio delle adunanze, nel numero e con le retribuzioni di cui nel quadro annesso.
Vi sono inoltre inservienti per i servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio, nel numero e con le retribuzioni indicate nel quadro medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-4