Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 10 ott 1907
Nessun estraneo alla segreteria del Consiglio di Stato può essere chiamato a farne parte come impiegato se non col grado di applicato di terza classe. Le nomine ai posti vacanti di applicato di terza classe sono conferite:
a) per una metà mediante passaggio dall'amministrazione centrale e provinciale dell'interno;
b) per l'altra metà a scelta fra coloro che il ministro dell'interno giudicherà idonei.
Ad un impiegato della segreteria sono affidate le funzioni di economo con l'assegnazione di una indennità annua di lire cinquecento.
L'impiegato incaricato delle funzioni di economo è contabile della gestione dei fondi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-3