RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 10 ott 1907
Il personale di segreteria del Consiglio di Stato forma ruolo separato da ogni altro, ed ha diritto all'aumento di un decimo di stipendio ogni cinque anni. Le promozioni al grado di segretario sono fatte a scelta su conforme proposta del Consiglio di presidenza, tra i sottosegretari; tutte le altre sono fatte per anzianità, quando questa sia congiunta all'idoneità e diligenza nel servizio, sulla conforme proposta del Consiglio suddetto. Il Consiglio di presidenza è composto del presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. È assistito dal segretario generale, il quale ha voto deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-2

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