Regolamento›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 10 ott 1907
Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale.
Quando la votazione è fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-21