RegolamentoTitolo II

Art. 25

In vigore dal 10 ott 1907
È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare. Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del ministro cui l'affare riguarda. La domanda per la copia deve essere rivolta al Ministero competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-25

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