RegolamentoTitolo III

Art. 29

In vigore dal 10 ott 1907
Il termine di centottanta giorni stabilito nell' della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo nelle forme stabilite dagli del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-29

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Art. 29 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo