RegolamentoTitolo IV

Art. 32

In vigore dal 10 ott 1907
I membri del Consiglio, quando siano impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo