RegolamentoTitolo IV

Art. 36

In vigore dal 10 ott 1907
Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni. Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra. Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianità. Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri di altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente. Il segretario generale siede a sinistra del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo