Regolamento›Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 10 ott 1907
Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.
Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.
Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.
Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri di altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.
Il segretario generale siede a sinistra del presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-36