RegolamentoTitolo V

Art. 41

In vigore dal 10 ott 1907
Ciascuna segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri: 1. Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione. 2. Ruolo dei ricorsi urgenti. 3. Ruolo degli affari da decidersi in Camera di consiglio. 4. Registro per i processi verbali di udienza. 5. Registro dei decreti del presidente. 6. Registro delle decisioni della sezione, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa. 7. Registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-41

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