Regolamento›Titolo V
Art. 40
In vigore dal 10 ott 1907
I registri di cui agli del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali, divisi in colonne, devono contenere tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti, o dei documenti, le notificazioni, la presentazione delle domande per la fissazione dell'udienza, l'esecuzione del deposito della carta bollata, la indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.
Nel registro di cui all' predetto le domande devono essere annotate con l'ordine di data della loro presentazione.
I registri sono vistati e firmati in ciascun foglio dal segretario generale, con indicazione, in fine del numero dei fogli di cui ciascun registro si compone.
Sono chiusi ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario della sezione.
Analoghi registri a quelli sopra indicati, e con le stesse forme devono essere tenuti dal segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-40