RegolamentoTitolo VI

Art. 43

In vigore dal 10 ott 1907
Oltre i registri, di cui nell' del presente regolamento, le sezioni prima, seconda e terza tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate. I verbali delle adunanze generali e delle adunanze d'ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico. Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-43

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Art. 43 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo