Regolamento›Titolo VI
Art. 43
In vigore dal 10 ott 1907
Oltre i registri, di cui nell' del presente regolamento, le sezioni prima, seconda e terza tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.
I verbali delle adunanze generali e delle adunanze d'ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.
Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-43