Regolamento›Titolo VI
Art. 48
In vigore dal 10 ott 1907
Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archiviati o depositari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-48