RegolamentoTitolo VI

Art. 48

In vigore dal 10 ott 1907
Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archiviati o depositari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-48

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Art. 48 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo