Regolamento›Titolo VI
Art. 49
In vigore dal 10 ott 1907
Le somme, con l'annessa tabella assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio od ai lavori straordinari, sono amministrate, secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-49