RegolamentoTitolo VI

Art. 49

In vigore dal 10 ott 1907
Le somme, con l'annessa tabella assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio od ai lavori straordinari, sono amministrate, secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo