Regolamento›Titolo VI
Art. 47
In vigore dal 10 ott 1907
La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.
Una Commissione composta di tre consiglieri nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.
Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I consiglieri e i referendari, per portare fuori dell'ufficio libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.
Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario e di archivista tengono esatto inventario dei libri e delle carte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-47