Regolamento›Titolo VI
Art. 44
In vigore dal 10 ott 1907
La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilito dal presidente del Consiglio.
Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-44