Regolamento›Titolo VI
Art. 46
In vigore dal 10 ott 1907
Dal presidente del Consiglio è designato il segretario di sezione, che, in caso di assenza o d'impedimento del segretario generale, deve farne le funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-46