Regolamento›Titolo V
Art. 42
In vigore dal 10 ott 1907
Il segretario delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria, deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati. Il rilascio della copia è fatto in carta da bollo di L. 2 con l'aumento dei due decimi, comprendente questa la tassa di bollo voluta dall' della legge e il diritto di copia, che si stabilisce in L. 1, dovuto alla segreteria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-42