RegolamentoTitolo V

Art. 39

In vigore dal 10 ott 1907
L'ufficio delle segreterie delle sezioni giurisdizionali e della adunanza plenaria deve essere aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-39

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