Regolamento›Titolo V
Art. 39
39 / 57In vigore dal 10 ott 1907
L'ufficio delle segreterie delle sezioni giurisdizionali e della adunanza plenaria deve essere aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-39