Regolamento›Titolo VI
Art. 53
In vigore dal 10 ott 1907
I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno, nei modi e tempi determinati dal presidente, previ gli opportuni concerti col ministro dell'interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.
Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-53