Regolamento›Titolo VI
Art. 55
In vigore dal 10 ott 1907
Il presidente del Consiglio può anche concedere al personale di segreteria, agli uscieri ed agli inservienti straordinarie licenze per ragioni di malattia o di famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-55