Art. 55
RegolamentoTitolo VI

Art. 55

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In vigore dal 10 ott 1907
Il presidente del Consiglio può anche concedere al personale di segreteria, agli uscieri ed agli inservienti straordinarie licenze per ragioni di malattia o di famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-55