RegolamentoTitolo VI

Art. 57

In vigore dal 10 ott 1907
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o che provvedono sulle materie sulle quali esso dispone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-57

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Art. 57 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo