Regolamento›Titolo VI
Art. 56
In vigore dal 10 ott 1907
I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari, del segretario generale, dei segretari di sezione e del personale addetto al Consiglio di Stato, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata, d'ordino di Sua Maestà, dal ministro segretario di Stato dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;641#art-r-56